Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° gennaio 2022Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salaires / salaires minimums
| Categoria | Salario orario minimo |
|---|---|
| Generico | CHF 20.06 |
| Operativo | CHF 21.67 |
| Responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Augmentation salariale
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese o al rincaro, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
Article 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/